IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER ASSISTENZA MINORE (ARTICOLO 31, COMMA 3, TESTO UNICO IMMIGRAZIONE

L’articolo 31, comma 3, del Testo Unico sull’Immigrazione é una norma fondamentale per la tutela dei minorenni che si trovano in Italia.

In base a questa disposizione, infatti, il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minorenne, e tenuto conto della sua età e delle sue condizioni di salute, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare del minorenne (tipicamente uno o entrambi i genitori), per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del Testo Unico sull’Immigrazione.

L’autorizzazione del Tribunale per i minorenni consente al familiare del minorenne di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno da parte della Questura, la cui durata é stabilita dal Tribunale dei minorenni.

Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del Testo Unico sull’Immigrazione consente di lavorare e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Per quanto riguarda la valutazione dei gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minorenne, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 25 ottobre 2010, n. 21799, hanno stabilito il seguente importante principio di diritto, al quale i Tribunali per i minorenni devono attenersi:

La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall’art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non postula necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obbiettivamente grave che in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto. Trattasi di situazioni di per sé non di lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale stabilità che pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretano in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo o del suo familiare”.

I nostri servizi

Lo Studio Legale dell’Avvocato Marco Mantovani ha aiutato molti genitori di minorenni ad ottenere il permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 31, comma 3, del Testo Unico sull’Immigrazione

In particolare, offriamo un servizio di assistenza legale completa e personalizzata durante tutta la pratica, dalla preparazione dei documenti, alla presentazione del ricorso al Tribunale dei minorenni, fino all’ottenimento del permesso di soggiorno.

Se vuoi svolgere la pratica del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 31, comma 3, del Testo Unico sull’Immigrazione con successo, contatta l’Avvocato Marco Mantovani!

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