Decreto Ministeriale 11 maggio 2011, n. 850 (Definizione delle tipologie dei visti d’ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
di concerto con
IL MINISTRO DELL’INTERNO, IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTRO DELLA SALUTE, IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E PER LA COESIONE TERRITORIALE ED IL MINISTRO PER IL TURISMO

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernente il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico suddetto, e successive modifiche ed integrazioni, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare l’art. 5;
Vista la legge 30 settembre 1993, n. 388, recante ratifica ed esecuzione:
a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell’Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni, di seguito indicato: «Accordo di Schengen»;
b) dell’accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato Accordo di Schengen, di seguito indicata: «Convenzione di applicazione», con allegate due dichiarazioni unilaterali dell’Italia e della Francia, nonchè la convenzione, il relativo att finale, con annessi all’atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell’accordo di adesione summenzionato;
c) dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell’accordo di cui alla lettera b), firmati a Parigi il 27 novembre 1990;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 209, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull’Unione Europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, e del Protocollo allegato denominato «acquis» di Schengen;
Vista la legge 8 agosto 2008, n. 130, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona;
Vista la direttiva del Ministero dell’interno di cui all’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che l’articolo B del Protocollo precitato prevede che l’ «acquis» di Schengen, incluse le decisioni del comitato esecutivo, si applica immediatamente ai Paesi firmatari degli Accordi di Schengen;
Considerato quanto previsto dal Regolamento CE n. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (di seguito indicato come «Codice Visti»);
Considerato che i cittadini dei Paesi terzi di cui all’allegato n. II del Regolamento (CE) 539/2001 del 15 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni sono autorizzati a soggiornare in esenzione dall’obbligo del visto fino a novanta giorni, ad eccezione di ingressi motivati da cure mediche o dall’esercizio di un’attività remunerata;
Considerato che, in base all’art. 21 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, i cittadini dei Paesi terzi titolari di uno dei documenti di soggiorno di cui all’allegato 22 del manuale istituito ai sensi del codice comune delle frontiere e dell’allegato 2 del manuale per il trattamento delle domande di visto, istituito ai sensi del Codice Visti, sono autorizzati, in forza di tali documenti a fare ingresso ed a soggiornare, fino a 90 giorni, in esenzione dall’obbligo del visto per tutte le tipologie d’ingresso individuate dall’art. 1 del presente Decreto;
Considerato che:
1) i visti d’ingresso previsti dagli articoli 24 e 26 del Codice Visti sono denominati «visti schengen uniformi», di seguito indicati: «V.S.U.», e si dividono in:
visti di «tipo A», per transito aeroportuale, validi esclusivamente per il transito nelle zone internazionali degli aeroporti;
visti di «tipo C», per soggiorni di breve durata o di viaggio, con validità massima di novanta giorni;
2) i visti suddetti possono essere limitati nella validità territoriale, ai sensi dell’art. 25 del Codice Visti, assumendo la denominazione di visti a «validità territoriale limitata», di seguito indicati: «V.T.L.»;
3) i visti d’ingresso previsti dall’art. 18 della Convenzione di applicazione, così come modificata dal Regolamento n. 265/2010 sono denominati «visti nazionali», di seguito indicati:
«V.N.», e che tali visti di lunga durata, di «tipo D», hanno validità superiore a novanta giorni;
Sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per le pari opportunità, il Ministro per le riforme per il federalismo ed il Ministro della gioventù;
Acquisito il parere del Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie;
Decreta:

Art. 1
1. Le tipologie dei visti corrispondenti ai diversi motivi d’ingresso sono: Adozione, Affari, Cure Mediche, Diplomatico, Gara Sportiva, Invito, Lavoro Autonomo, Lavoro Subordinato, Missione, Motivi Familiari, Motivi Religiosi, Reingresso, Residenza Elettiva, Ricerca, Studio, Transito Aeroportuale, Transito, Trasporto, Turismo, Vacanze-lavoro, Volontariato.

Art. 2
1. Fatti salvi i controlli di sicurezza richiesti in ambito Schengen e fermo restando quanto previsto circa il rilascio dei visti d’ingresso dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, e successive modifiche ed integrazioni, i requisiti e le condizioni per l’ottenimento di ciascuna tipologia di visto sono indicati nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3
1. L’ingresso in territorio nazionale di minori stranieri in possesso dei requisiti previsti per ciascuna delle tipologie di visto è subordinato all’acquisizione, da parte della rappresentanza diplomatico-consolare, anche dell’atto di assenso all’espatrio sottoscritto da ciascuno degli esercenti la potestà genitoriale che non accompagnino il minore nel viaggio, o in loro assenza dal tutore legale. L’assenso all’espatrio viene fornito secondo le norme vigenti nel paese di residenza del minore.
2. L’ingresso di minori stranieri nell’ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea è subordinato all’esplicita autorizzazione espressa da parte del Comitato per i Minori stranieri, di cui all’art. 33 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4
1. Secondo quanto previsto dal Reg. (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti, nell’esame delle richieste di visto di breve durata è richiesto alle rappresentanze diplomatico-consolari di prestare particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale ed offra adeguate garanzie sull’uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto richiesto.
2. Ai fini di tale valutazione, di esclusiva competenza della rappresentanza diplomatica o consolare, può essere richiesta l’esibizione di apposita documentazione, relativa anche allo scopo del viaggio ed alla condizione socio-economica del richiedente. Fondamentale rilevanza riveste altresì il colloquio con il richiedente il visto. L’analisi di tali elementi viene effettuata anche per i visti di lunga durata, limitatamente allo studio. In caso di negativo riscontro sull’autenticità e sull’affidabilità della documentazione presentata, nonché sulla veridicità e sull’attendibilità delle dichiarazioni rese, la rappresentanza diplomatico-consolare si asterrà dal rilascio del visto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 maggio 2011
Il Ministro degli affari esteri
Frattini
Il Ministro dell’interno
Maroni
Il Ministro della giustizia
Alfano
Il Ministro dello sviluppo economico
Romani
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro della salute
Fazio
Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Gelmini
Il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
Fitto
Il Ministro per il turismo
Brambilla
Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2011
Ministeri istituzionali – Affari esteri, registro n. 15, foglio n. 196
Allegato al decreto del Ministero degli Affari Esteri del 11 maggio 2011
“Definizione delle tipologie dei visti d’ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento”

REQUISITI E CONDIZIONI
1. Visto per “adozione” (V.N.)
Il visto per adozione consente l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, presso gli adottanti o gli affidatari, al minore straniero destinatario del provvedimento di adozione o di affidamento a scopo di adozione, emesso dalla competente autorità straniera in conformità alla legislazione locale.
Il visto è rilasciato in presenza di specifica autorizzazione nominativa all’ingresso ed al soggiorno permanente in Italia del minore straniero, adottato o affidato a scopo di adozione, rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, secondo quanto stabilito dalla legge 184/1983 (articoli 32 e 39, lettera h), così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 e dalla legge 28 marzo 2001, n. 149.
Al di fuori di tali casi, e anche in presenza di una sentenza di adozione di un Tribunale straniero delibata in Italia, il rilascio del visto per adozione è subordinato al rilascio del nullaosta da parte della Commissione per le Adozioni Internazionali.

2. Visto per “affari” (V.S.U.)
Il visto per affari consente l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda viaggiare per finalità economico-commerciali, per contatti o trattative, per l’apprendimento o la verifica dell’uso e del funzionamento di beni strumentali acquistati o venduti nell’ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale.
Per l’ottenimento del visto d’ingresso il cittadino straniero deve esibire sufficiente documentazione atta a comprovare:
a) la propria condizione di operatore economico-commerciale;
b) la finalità del viaggio per il quale è richiesto il visto;
c) il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, in ogni caso non inferiori all’importo stabilito dal Ministero dell’interno con la direttiva di cui all’art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
d) la disponibilità di un alloggio, mediante prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalità, prestata da cittadino dell’U.E. o straniero regolarmente residente in Italia;
e) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee Guida.
Qualora il cittadino straniero viaggi per affari invitato in Italia da un’impresa operante in territorio nazionale, per contatti, trattative economiche o commerciali, per l’apprendimento o la verifica dell’uso e del funzionamento di macchinari acquistati o venduti nell’ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale con imprese italiane o per il relativo aggiornamento professionale, per la visita alle strutture dell’impresa italiana, ovvero per la partecipazione a mostre o fiere di settore in Italia, l’istanza di rilascio del visto d’ingresso deve essere accompagnata da una “dichiarazione d’invito” sottoscritta dall’Ente o dalla stessa impresa italiana, con la quale si indichi il periodo ed il motivo del soggiorno richiesto, nonché l’attività che sarà svolta dallo straniero invitato.
Il visto per affari, in presenza di analoghi requisiti, può essere rilasciato anche alle persone che accompagnino, per documentate ragioni di lavoro, il richiedente.

3. Visto per “cure mediche” (V.S.U. o V.N.)
Il visto per cure mediche consente l’ingresso, al fine di un soggiorno di breve o lunga durata, ma sempre a tempo determinato, allo straniero che abbia necessità di sottoporsi a trattamenti medici presso istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate.
I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono previsti dall’art. 36, comma 1 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dall’art. 44, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni. In ogni caso, il cittadino straniero che richieda il visto per cure mediche deve essere in possesso di certificazione sanitaria, rilasciata da struttura sanitaria italiana pubblica o privata accreditata, ovvero da struttura sanitaria straniera ritenuta idonea dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, corredata di traduzione in lingua italiana, che attesti la patologia sofferta.
Il visto per cure mediche viene altresì rilasciato, secondo le modalità previste dall’art. 44, comma 2 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, nell’ambito dei programmi umanitari di cui all’art. 36, comma 2 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Per le cure mediche da prestarsi nell’ambito dei programmi d’intervento umanitario delle Regioni previsti dall’articolo 32, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il visto viene rilasciato in presenza di specifica e nominativa attestazione rilasciata dalla competente Autorità regionale, che certifichi l’esistenza di apposita delibera per lo stanziamento dei fondi per programmi assistenziali, che indichino la copertura del singolo intervento sanitario.
Il visto per cure mediche potrà essere rilasciato anche all’eventuale accompagnatore che assista lo straniero infermo, in presenza di adeguati mezzi economici di sostentamento non inferiori all’importo stabilito dal Ministero dell’interno con la direttiva di cui all’art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Visto “diplomatico” per accreditamento o notifica (V.N.)
Il visto diplomatico per accreditamento o notifica consente l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo indeterminato, allo straniero titolare di passaporto diplomatico o di servizio, destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatico-consolari del suo Paese, in Italia o presso la Santa Sede.
Il visto diplomatico è rilasciato anche agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare.
Tutte le richieste di visto devono essere avanzate per le vie diplomatiche, con nota verbale, e la concessione del visto è sempre subordinata al preventivo nulla osta rilasciato dal Cerimoniale Diplomatico del MAE, il quale rilascia al titolare ed al suo stretto nucleo familiare una carta d’identità, che esime dalla richiesta di permesso di soggiorno, ai sensi di quanto disposto dalle Convenzioni di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961 e sulle Relazioni Consolari del 1963 (ratificate con legge n. 804 del 9 agosto 1967).
Potrà essere concesso il visto diplomatico, in casi particolari, anche allo straniero titolare di passaporto ordinario, previa specifica autorizzazione del Cerimoniale Diplomatico del MAE.

5. Visto per “gara sportiva” (V.S.U.)
Il visto per gara sportiva consente l’ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo sportivo straniero, agli allenatori, ai direttori tecnico-sportivi, ai preparatori atletici che intendano partecipare o siano invitati a partecipare, a carattere professionistico o dilettantistico, a singole competizioni o ad una serie di manifestazioni sportive organizzate dalle Federazioni sportive nazionali o dalle Discipline sportive associate riconosciute dal Comitato Olimpico nazionale Italiano, in territorio nazionale.
Per la partecipazione a tali gare, di carattere ufficiale o amichevole, ma esclusivamente nell’ambito di discipline sportive organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline associate riconosciute dal Comitato Olimpico, è necessaria la comunicazione del C.O.N.I. che attesti la notorietà della competizione, confermi l’invito a partecipare rivolto all’atleta o al gruppo sportivo, e richieda il rilascio del relativo visto d’ingresso.
Quanto ai singoli componenti la squadra o il gruppo, la rappresentanza diplomatico-consolare farà riferimento alle liste ufficiali di nominativi presentate da Federazioni sportive straniere o da enti sportivi stranieri riconosciuti, che dovranno riportare l’indicazione della qualifica di ciascuno dei componenti stessi.
Per l’ottenimento del visto d’ingresso per gara sportiva è in ogni caso richiesto il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, non inferiori all’importo stabilito dal Ministero dell’interno con la direttiva di cui all’art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, la disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalità, prestata da cittadino dell’U.E. o straniero regolarmente residente in Italia), ed il possesso di un’assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee Guida.
Per l’ingresso di minori stranieri, si richiama quanto previsto in proposito dall’articolo 3, comma 1 del presente Decreto.

6. Visto per “invito” (V.S.U.)
Il visto per invito consente l’ingresso, al fine di un soggiorno di breve durata, allo straniero invitato da enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche o private ma notorie, quale ospite di particolari eventi e manifestazioni di carattere politico, scientifico o culturale.
Qualora le spese di soggiorno non risultino essere a carico dell’ente invitante, lo straniero dovrà in ogni caso dimostrare il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, non inferiori all’importo stabilito dal Ministero dell’interno con la direttiva di cui all’art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e la disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalità, prestata da cittadino dell’U.E. o straniero regolarmente residente in Italia).
Il visto verrà parimenti rilasciato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, per l’esercizio del diritto di difesa, allo straniero destinatario di esplicita autorizzazione all’ingresso rilasciata dal Questore competente.

7. Visto per “lavoro autonomo” (V.S.U. o V.N.)
Il visto per lavoro autonomo consente l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intenda esercitare un’attività professionale o lavorativa a carattere non subordinato.
I. I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono stabiliti dall’art. 26 e 27 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dall’art. 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare:
1. per le attività in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell’art. 39 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, la dichiarazione ivi richiesta è resa dall’amministrazione preposta alla concessione delle relative abilitazioni, licenze e autorizzazioni o alla ricezione della denuncia di inizio attività, ovvero dagli enti preposti alla vigilanza degli ordini professionali.
Per le attività iscrivibili nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, l’attestazione relativa all’astratta individuazione delle risorse necessarie di cui al comma 3 dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante le attività ancora da intraprendere, è resa dalle Camere di commercio competenti per territorio, in ragione delle funzioni attribuite alle stesse in tema di sviluppo economico locale e regolazione del mercato.
Per le attività soggette ad iscrizione negli ordini professionali, l’attestazione è resa dai competenti ordini stessi. La dichiarazione o l’attestazione dovrà essere d’importo comunque superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell’importo mensile pari all’assegno sociale.
2. Il visto d’ingresso per lavoro autonomo può essere richiesto, per lo svolgimento della propria attività, anche da cittadini stranieri che rivestano – limitatamente in società per azioni, a responsabilità limitata, o in accomandita per azioni, già in attività da almeno tre anni – la carica di presidente, membro del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, revisore dei conti. In tali casi, non è richiesta alcuna attestazione circa i parametri finanziari di riferimento di cui al comma 3 dell’art. 39 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni. E’ però richiesto il possesso di:
2.a) certificato di iscrizione della società nel registro delle imprese;
2.b) copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente rilasciata o inviata dal legale rappresentante della società alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, con la quale si indichi che con il cittadino straniero non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
2.c) dichiarazione del rappresentante legale della società che assicuri, in favore del richiedente, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
In tutti i casi, di cui ai precedenti punti 1 e 2, il lavoratore non appartenente all’Unione Europea deve dimostrare, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell’art. 26 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, il possesso di:
a) un alloggio idoneo, mediante l’esibizione di un contratto di acquisto o di locazione di un immobile, o mediante una dichiarazione resa dallo straniero stesso ai sensi dell’articolo 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero a mezzo di una dichiarazione resa ai sensi delle medesime norme da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo;
b) un reddito, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Tale requisito reddituale minimo è soddisfatto in presenza di documentazione che attesti il conseguimento, nel proprio Paese di residenza, di un reddito analogo per l’anno precedente a quello di richiesta del visto, ovvero in presenza della dichiarazione prevista al punto 2.c;
c) nulla osta provvisorio ai fini dell’ingresso, rilasciato – conformemente a quanto previsto dal comma 5 dell’art. 39 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni – dalla Questura territorialmente competente, alla quale dovrà anche essere consegnata copia delle dichiarazioni e delle attestazioni, o della documentazione sostitutiva sopra indicate.
Le dichiarazioni e le attestazioni – ovvero la documentazione sostitutiva – sopra indicate, unitamente al nulla osta della Questura, tutte di data non anteriore a tre mesi, devono essere presentate, per la loro verifica e valutazione, alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente, che provvederà, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, 6 e 7 dell’art. 26 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e del comma 6 dell’art. 39 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, al rilascio del visto.
II. Per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo nei casi di cui all’art. 27, comma 1 lettere a), b), c) e d) del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, il visto è rilasciato alle condizioni stabilite dall’art. 40, comma 22 del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, ed in presenza dei requisiti di cui ai precedenti punti a), b) e c).
III. Per gli sportivi stranieri che – in osservanza di quanto previsto dalla legge 23 marzo 1991, n. 91 – sono chiamati a svolgere prestazioni sportive di lavoro autonomo, a titolo professionistico o dilettantistico, è richiesta l’esibizione della dichiarazione nominativa d’assenso rilasciata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) che, corredata di nulla osta espresso dalla Questura territorialmente competente, dovrà indicare le generalità dell’atleta, la disciplina sportiva prescelta, gli estremi ed il recapito della società di destinazione. Tali ingressi sono considerati al di fuori delle quote stabilite dal decreto di programmazione di cui all’articolo 3, comma 4 del testo unico 286/1998 e
successive modifiche ed integrazioni, ma compresi nell’ambito delle aliquote d’ingresso di cui all’articolo 27, comma 5-bis del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
IV. Per quanto concerne il settore dello spettacolo, il visto d’ingresso per lavoro autonomo – di breve o lunga durata – è concesso esclusivamente in favore di artisti stranieri di chiara fama, o di alta e nota qualificazione professionale, e di artisti o complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla R.A.I., da note emittenti televisive private o da enti pubblici di particolare rilevanza. I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono:
IV.a) copia dell’atto contrattuale di lavoro autonomo, con firma autenticata del gestore, del titolare della licenza di esercizio, dell’impresario o di un legale rappresentante, che garantisca al lavoratore un compenso di importo superiore a quello previsto dai contratti nazionali per le categorie di lavoratori subordinati con qualifiche simili;
IV.b) copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato; per i lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero, la dichiarazione è rilasciata al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione Generale del Mercato del Lavoro – Div. II – Lavoratori dello spettacolo;
IV.c) nulla osta provvisorio ai fini dell’ingresso rilasciato dalla Questura territorialmente competente, da richiedere, in analogia a quanto previsto in via generale per il lavoro autonomo, dal comma 5 dell’art. 39 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, dietro esibizione del contratto di lavoro;
IV.d) disponibilità di un’idonea sistemazione alloggiativa, documentabile anche mediante l’esibizione di prenotazione alberghiera, mediante una dichiarazione resa dallo straniero ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero a mezzo di una eventuale dichiarazione resa ai sensi delle medesime norme dalla controparte contrattuale, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo.
Per i visti d’ingresso per lavoro autonomo nel settore dello spettacolo relativi a soggiorni di breve durata, rilasciati al di fuori delle quote stabilite dal decreto di programmazione di cui all’articolo 3, comma 4 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, sarà sufficiente l’esibizione di copia dell’atto contrattuale.
In tutti i casi previsti dai precedenti punti I, II, III e IV, il rilascio del visto per lavoro autonomo deve essere segnalato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare alla Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezioni del lavoro, territorialmente competente, ai fini dell’eventuale accertamento dell’effettiva natura giuridica del rapporto di lavoro.

8. Visto per “lavoro subordinato” (V.S.U. o V.N.)
Il visto per lavoro subordinato consente l’ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che sia chiamato in Italia a prestare un’attività lavorativa a carattere subordinato.
I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono stabiliti dagli articoli 22, 24, 27 e 27bis del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dagli articoli 29, 30, 30-bis, 30-ter, 30- quater, 30-quinquies, 31, 38, 38-bis e 40 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, fermi restando gli adempimenti richiesti dagli articoli 49 e 50 del d.P.R. stesso per l’esercizio di attività professionali.
Ai fini del rilascio del visto d’ingresso, lo Sportello Unico per l’Immigrazione provvederà a comunicare alla competente rappresentanza diplomatico-consolare, con modalità telematiche, il proprio nulla osta.
Per gli stranieri da occupare nel settore dello spettacolo di cui all’art. 27 comma 1, lett. l), m), n) e o) del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e all’art. 40, comma 13 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il nullaosta – fino all’attivazione dei previsti collegamenti telematici – è rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, D.G. Mercato del Lavoro Div. II e dall’Ufficio di Collocamento dello Spettacolo di Palermo, esclusivamente in forma cartacea. Per gli sportivi di cui all’art. 27 comma 1, lett. p) del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e all’art. 40, comma 16, 17 e 18 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il nullaosta – denominato dichiarazione nominativa d’assenso – è rilasciato, fino
all’attivazione dei previsti collegamenti telematici, dal CONI, Comitato Olimpico Nazionale, esclusivamente in forma cartacea.
Il nullaosta per “lavoro subordinato” rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 22 e 24 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici Consolari, deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi dalla data di emissione.
Il nullaosta rilasciato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 27 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro quattro mesi dalla data di emissione.
Il visto d’ingresso per lo svolgimento in Italia di lavoro nel campo delle professioni sanitarie è subordinato, oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute. Nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attività di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verrà svolta l’attività lavorativa dovrà rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari.
Per i lavoratori marittimi stranieri destinati ad imbarcare su navi battenti bandiera italiana, fatte salve le disposizioni in materia di visti di transito, di cui al successivo punto 17 del presente allegato, e gli stranieri dipendenti da società estere, destinati all’imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui all’art. 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, il visto è rilasciato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 27, comma 1 lettera “h” del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e dall’art. 40, comma 12 del dPR 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, dietro formale richiesta delle società armatrice, documentata con contratto di lavoro nominativo, copia del contratto d’appalto, e certificato d’iscrizione della nave nel Registro Internazionale.
I requisiti e le condizioni per il rilascio del visto per lavoro subordinato, stabiliti dall’art. 27, comma 1, lettera p) del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dall’art. 40, comma 16, 17 e 18 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, debbono intendersi applicabili agli stranieri destinati a svolgere attività sportiva, anche presso società non professionistiche, diverse da quelle previste dalla legge 23 marzo 1981, n. 91. Ai fini del rilascio del visto d’ingresso, il CONI provvede a trasmettere alla competente rappresentanza diplomatico-consolare la propria dichiarazione nominativa d’assenso.
In favore degli stranieri di cui all’art. 27, comma 1, lettera r-bis) del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e all’art. 40, comma 21 del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, è rilasciato un visto d’ingresso per lavoro subordinato della durata minima prevista per l’ottenimento di un permesso di soggiorno che – a seguito dell’eventuale formalizzazione in territorio nazionale del rapporto di lavoro – consenta la proroga o il rinnovo dello stesso.
Per i lavoratori occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari, o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, ovvero di funzionari diplomatici – o impiegati amministrativi e tecnici – in servizio presso le rappresentane o gli Enti stessi, di cui all’articolo 40, comma 19 del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, le richieste di visto dovranno essere avanzate con nota verbale per le vie diplomatiche, e la concessione del visto è sempre subordinata all’acquisizione del preventivo nulla osta del Ministero degli affari esteri, Cerimoniale Diplomatico della Repubblica.
Ai fini del rilascio del visto d’ingresso in favore dei docenti di scuole e università straniere operanti in Italia e di cui alla legge 24.05.2002, n. 103, lo Sportello unico per l’immigrazione provvede a comunicare, con modalità telematiche, alla competente rappresentanza diplomatico-consolare il proprio nullaosta.

9. Visto per “missione” (V.S.U. o V.N.)
Il visto per missione consente l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato, allo straniero che per ragioni legate alla sua funzione politica, governativa o di pubblica utilità debba recarsi in territorio italiano.
Hanno accesso a tale categoria di visto gli stranieri che rivestano cariche governative o siano dipendenti di pubblica amministrazione, di enti pubblici, o di Organizzazioni internazionali, inviati in Italia nell’espletamento delle loro funzioni, ovvero i privati cittadini che per l’importanza della loro attività e per gli scopi del soggiorno possano ritenersi di pubblica utilità per le relazioni tra lo Stato di appartenenza e l’Italia.
Il visto per missione può essere rilasciato anche in favore di giornalisti corrispondenti ufficiali da accreditare in Italia. In tal caso, le richieste di visto dovranno essere avanzate per le vie diplomatiche, e la concessione del visto è in ogni caso subordinata all’acquisizione del preventivo nulla osta del Ministero degli affari esteri, Servizio Stampa.
Analogo visto per missione può essere rilasciato agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare, anche quando quest’ultimo sia esente dal visto.

10. Visto per “motivi familiari” (V.N.)
Il visto per motivi familiari, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, consente l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, al cittadino straniero nei confronti del quale il congiunto residente in Italia intenda esercitare il proprio diritto a mantenere o a riacquistare l’unità familiare.
I. Se familiare di cittadino di un Paese dell’Unione Europea o di un Paese aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo residente in Italia, ovvero di un cittadino italiano, il visto in favore del cittadino straniero è rilasciato alle condizioni previste dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, artt. 2, 5 e 7.
Il visto per motivi familiari sarà anche rilasciato, in presenza di un provvedimento definitivo adottato dall’Autorità giudiziaria italiana competente, nel caso di adozione – da parte di cittadini italiani – di un cittadino straniero maggiorenne;
II. Il cittadino straniero, di Paesi comunque diversi da quelli indicati al precedente punto I, regolarmente soggiornante in Italia, titolare di carta di soggiorno, di permesso di soggiorno, ovvero di visto d’ingresso di durata non inferiore ad un anno, rilasciati per lavoro subordinato o autonomo, per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari può richiedere il rilascio del visto per motivi familiari in favore delle categorie di familiari di cui al comma 1, 2 e 6 dell’art. 29 del testo unico 286/98 e successive modifiche e integrazioni.
I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono stabiliti dall’art. 29, comma 3, 5, 6, 7 e 8 e 29-bis del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dall’art. 6 del d.P.R. n. 394/1999, e successive modifiche ed integrazioni.
Per l’ottenimento del visto d’ingresso il cittadino straniero deve risultare in possesso di nullaosta per “familiare al seguito” o “ricongiungimento familiare”, rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, e da questo trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici Consolari. Il nulla osta deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto per motivi familiari, entro sei mesi dalla data di emissione.
Nel caso in cui il possesso dei requisiti e delle condizioni previste non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di un’autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sull’autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi di quanto disposto dall’art. 49 del dPR n. 200/67, sulla base dell’esame del DNA e delle verifiche e controlli ritenuti necessari, disposti ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
Resta onere del richiedente il visto comprovare l’assenza di altri figli nel Paese di origine o di provenienza per i genitori a carico di cui all’articolo 29, comma 1, lettera c) del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

11. Visto per “motivi religiosi” (V.S.U. o V.N.)
Il visto per motivi religiosi consente l’ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ai religiosi ed ai ministri di culto stranieri appartenenti ad organizzazioni confessionali, che intendono partecipare a manifestazioni di culto o esercitare attività ecclesiastica, religiosa o pastorale.
I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del viso sono:
a) l’effettiva condizione di “religioso”, o di ministro di culto nell’ambito della propria organizzazione di appartenenza
b) documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attività addotte a motivo del soggiorno in Italia
c) nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non siano a carico di Enti religiosi, l’interessato deve disporre di mezzi di sussistenza non inferiori all’importo stabilito dal Ministero dell’Interno con la Direttiva di cui all’art. 4, comma 3 del T.U. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni
d) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee Guida.
Nel caso di invito da parte di una associazione di culto, operante di fatto in Italia e non riferibile a confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato italiano o ad enti di culto riconosciuti giuridicamente, il visto verrà rilasciato solo previa verifica da parte del Ministero dell’Interno della natura di culto dell’ente e della conformità del suo statuto ai principi dell’ordinamento italiano.

12. Visto di “reingresso” (V.N.)
Il visto di reingresso consente l’ingresso in territorio nazionale, ai fini della prosecuzione di un soggiorno di lunga durata a tempo determinato o indeterminato, agli stranieri titolari di carta o permesso di soggiorno la cui validità risulti scaduta, ovvero titolari di permesso di soggiorno in corso di validità ma che si trovino incidentalmente sprovvisti di tali documenti ed intendano rientrare nel territorio italiano.
I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono stabiliti dall’art. 8 del d.P.R. n. 394/1999, e successive modifiche ed integrazioni. In particolare:
I. ai sensi di quanto previsto dal comma 3, il visto di reingresso è concesso in favore dei cittadini stranieri il cui documento di soggiorno risulti:
a) scaduto da non oltre 60 giorni – da estendersi fino a sei mesi in caso di comprovati gravi motivi di salute del cittadino straniero, dei suoi parenti di I grado o del coniuge – e del quale sia stato chiesto il rinnovo entro i termini. In tali casi non è previsto il rilascio di nullaosta da parte della questura;
b) scaduto da oltre 60 giorni – senza limiti di tempo – e del quale sia stato chiesto il rinnovo nei termini, qualora si sia allontanato dal territorio nazionale per adempiere gli obblighi militari. Solo nel caso il documento risulti scaduto da oltre 6 mesi, il visto d’ingresso è rilasciato previo nulla osta della questura.
II. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 4 del dPR n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il visto di reingresso è concesso, previo nulla osta della questura, anche in favore dei cittadini stranieri privi di documento di soggiorno, perchè smarrito o sottratto.
III. Il visto di reingresso è rilasciato anche al cittadino straniero il cui documento di soggiorno sia scaduto da non oltre 60 giorni e del quale non sia stato chiesto il rinnovo entro i termini, previo nulla osta della questura competente.

13. Visto per “residenza elettiva” (V.N.)
Il visto per residenza elettiva consente l’ingresso in Italia, ai fini del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa.
A tal fine, lo straniero dovrà fornire adeguate e documentate garanzie circa la disponibilità di un’abitazione da eleggere a residenza, e di ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel futuro. Tali risorse, comunque non inferiori al triplo dell’importo annuo previsto dalla tabella A allegata alla direttiva del Ministro dell’interno del 1 marzo 2000, recante definizione dei mezzi di sussistenza per l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato, dovranno provenire dalla titolarità di cospicue rendite (pensioni, vitalizi), dal possesso di proprietà immobiliari, dalla titolarità di stabili attività economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato.
Anche al coniuge convivente, ai figli minori ed ai figli maggiorenni conviventi ed a carico, potrà essere rilasciato analogo visto, a condizione che le suddette capacità finanziarie siano giudicate adeguate anche per quest’ultimi.

14. Visto per “ricerca” (V.S.U. o V.N.)
Il visto per ricerca consente l’ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o di lunga durata, allo straniero, in possesso di un titolo di studio superiore che nel Paese in cui è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato, il quale sia chiamato in Italia per lo svolgimento di un’attività di ricerca da parte di un’università o di un istituto di ricerca aventi i requisiti previsti dall’art. 27-ter , comma 1 e 2 del testo unico n. 286/98 e successive modifiche ed integrazioni.
L’attività di ricerca cui è chiamato lo straniero può essere svolta, a seconda dell’apposita convenzione di accoglienza stipulata con l’università o l’istituto di ricerca, nelle forme di lavoro subordinato, lavoro autonomo, o nell’ambito di una borsa di addestramento alla ricerca.
I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono stabiliti dall’art. 27-ter del testo unico n. 286/98 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai fini del rilascio del visto d’ingresso di lunga durata, lo Sportello Unico per l’Immigrazione provvederà a comunicare per via telematica alla competente rappresentanza diplomatico-consolare il proprio nulla osta per ricerca. Il relativo visto è rilasciato prioritariamente rispetto a quello delle altre tipologie.
Il nullaosta per “ricerca” rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 27-ter del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici Consolari, deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi dalla data di emissione.
Il visto d’ingresso per lo svolgimento in Italia di un’attività di ricerca nel campo delle professioni sanitarie è subordinato, oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute. Nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attività di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verrà svolta l’attività di ricerca dovrà rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari.

15. Visto per “studio” (V.S.U. o V.N.)
I. Il visto per studio consente l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata ma a tempo determinato, allo straniero che – nell’ambito della quota stabilita dal decreto di cui all’articolo 39, comma 4 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, ed alle condizioni stabilite dal provvedimento di cui all’articolo 46, comma 2 del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni – intenda seguire corsi universitari.
Il visto per studio è concesso anche, alle medesime condizioni ed in presenza di analoghi requisiti, in favore degli studenti stranieri ammessi a frequentare corsi universitari presso università vaticane, università straniere presenti in territorio nazionale, ovvero università private comunque diverse da quelle indicate dal provvedimento di cui all’articolo 46, comma 2 del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, in favore dei quali sia stato espresso esplicito nulla osta da parte del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese.
II. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 39-bis del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e dall’articolo 44-bis del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il visto per studio, di breve o lunga durata, è concesso anche in favore di studenti stranieri:
A) maggiori di età, che intendano seguire corsi superiori di studio diversi da quelli di cui ai successivi
punti C), D), E) e F), ma coerenti con la precedente formazione della quale si dimostri l’avvenuta acquisizione nel Paese di provenienza;
B) maggiori di età ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
C) minori di età, comunque maggiori di anni 14, che partecipino a programmi di scambio o ad iniziative culturali che abbiano ricevuto la preventiva ed esplicita autorizzazione da parte del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per Promozione del Sistema Paese, e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (o, in luogo di quest’ultimo, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali) nonché nelle ipotesi ed alle condizioni previste dall’articolo 39-bis lettera c) del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e dall’ articolo 44-bis, comma 2 lettera b) del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
D) stranieri chiamati a partecipare ad attività previste nel quadro di programmi di assistenza e cooperazione del Governo italiano, nell’ambito di quanto previsto dalle leggi nn. 49/1987, 180/1992, 212/1992 e 84/2001;
E) stranieri che intendano fare ingresso in Italia per attività di ricerca avanzata o di alta cultura, non ricompresi tra le categorie di cui all’art. 27-ter del Tu 286/98 e successive modifiche ed integrazioni;
F) maggiori di età che, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto per studio, intendano frequentare tirocini formativi di cui all’articolo 39-bis del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, ed all’articolo 40, comma 9 lettera a) e comma 10 del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, nell’ambito del contingente annuale stabilito dal decreto di cui all’articolo 44-bis, comma 6 del citato decreto. In tali casi, per il rilascio del visto per studio, le Regioni provvederanno a rilasciare al cittadino straniero una specifica autorizzazione;
G) maggiori di età che, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto per studio, intendano frequentare corsi di formazione professionale di cui all’articolo 39-bis del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e all’articolo 44-bis, comma 5 del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, nell’ambito del contingente annuale stabilito dallo stesso articolo.
I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono:
a) documentate garanzie circa il corso superiore di studio, il corso di formazione professionale o il corso finanziato dal governo italiano da seguire, ovvero l’attività di ricerca da svolgere;
b) adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento, comunque non inferiori all’importo stabilito dal Ministero dell’interno con la direttiva di cui all’art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero uno specifico provvedimento di assegnazione di borsa di studio, di entità non inferiore al suddetto importo, da parte dell’Ente erogatore;
c) polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, laddove lo straniero non abbia diritto all’assistenza sanitaria in Italia in virtù di accordi o convenzioni in vigore con il suo Paese;
d) disponibilità di un alloggio: prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalità, prestata da cittadino italiano o straniero regolarmente residente in Italia.
Il visto d’ingresso per la partecipazione ad attività di studio ovvero a corsi di studio o di formazione professionale di argomento medico-sanitario che comportino l’esercizio di attività sanitaria, è subordinato, oltre al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute. Nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attività di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verrà svolta l’attività di studio dovrà rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatic-consolari.
Il visto per studio è altresì rilasciato, per il periodo necessario, allo straniero che si trovi nelle condizioni previste dall’art. 47, comma 1 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

16. Visto per “transito aeroportuale” (V.T.L.)
Il visto per transito aeroportuale consente al cittadino straniero specificatamente soggetto a tale obbligo (allegato 4 del Codice Visti), di accedere alla zona internazionale di transito di un aeroporto, durante scali o tratte di un volo o di voli internazionali, senza entrare nel territorio della Parte contraente che ha rilasciato il visto. L’obbligo del visto costituisce un’eccezione al diritto generale di libero transito attraverso la zona internazionale di transito degli aeroporti.
I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono:
a) valido passaporto od equivalente documento di viaggio munito, ove richiesto, di visto di ingresso nel Paese terzo di destinazione finale;
b) biglietto aereo o prenotazione.

17. Visto per “transito” (V.S.U.)
Il visto per transito consente ad un cittadino straniero di attraversare il territorio delle parti contraenti nel corso di un viaggio da uno Stato terzo ad altro Stato terzo, ed è concesso a condizione che allo stesso sia garantito l’ingresso nello Stato di destinazione finale e che il tragitto debba ragionevolmente portarlo a transitare sul territorio delle altre parti contraenti.
La concessione del visto è sempre subordinata alla sussistenza dei requisiti minimi richiesti, in generale, per il rilascio di un visto di breve durata per “turismo”. Ulteriore requisito è il possesso da parte dello straniero, ove necessario, del visto di ingresso nel Paese terzo di destinazione finale.
Il visto per transito è altresì rilasciato ai lavoratori marittimi stranieri che intendano imbarcare o sbarcare da navi, battenti bandiera italiana o straniera, presso porti situati nel territorio nazionale o nello spazio Schengen, a fronte di conferma della presenza della nave rilasciata dalla competente Capitaneria di Porto italiana.

18. Visto per “trasporto” (V.S.U.)
Il visto per trasporto consente l’ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda recarsi in Italia per brevi periodi per lo svolgimento di un’attività professionale connessa con il trasporto di merci o di persone, per via terrestre (autotrasportatori), o per via aerea (equipaggi di voli civili, charter o privati, diversi da quelli di linea il cui status è regolato dalla Convenzione di Chicago del 1944).
I requisiti e le condizioni previsti per l’ottenimento del visto sono costituiti dalla documentazione attestante la condizione professionale del richiedente, e da quella inerente la dettagliata attività da svolgere in occasione del soggiorno richiesto.
In ogni caso, il cittadino straniero deve anche dimostrare:
a) il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, in ogni caso non inferiori all’importo stabilito dal Ministero dell’interno con la direttiva di cui all’art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
b) la disponibilità di un alloggio, mediante prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalità, prestata da cittadino dell’U.E. o straniero regolarmente residente in Italia;
c) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee Guida.
Il cittadino straniero autotrasportatore titolare del visto per trasporto non è autorizzato a condurre veicoli immatricolati in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione Europea.

19. Visto per “turismo” (V.S.U.)
Il visto per turismo consente l’ingresso, per un soggiorno di breve durata in Italia e negli altri Paesi dello spazio Schengen, al cittadino straniero che intenda viaggiare per motivi turistici.
I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono:
a) adeguati mezzi finanziari di sostentamento, non inferiori all’importo stabilito dal Ministero dell’interno con la direttiva di cui all’art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
b) il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione), ovvero la disponibilità di autonomi mezzi di viaggio;
c) la disponibilità di un alloggio: prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalità, prestata da cittadino italiano o straniero regolarmente residente in Italia. Questa, che dovrà riportare la disponibilità del dichiarante ad offrire un alloggio in territorio nazionale al richiedente il visto, riveste valore esclusivamente ai fini della dimostrazione del possesso del requisito della disponibilità di un alloggio;
d) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003.
In presenza di richiesta di visto avanzata dal cittadino italiano o di un altro Paese dell’Unione Europea residente in Italia, in favore di parenti entro il II grado, in possesso dei requisiti previsti, il visto per turismo è rilasciato prescindendo dalla valutazione di cui all’art. 4 del presente decreto.
Il visto per turismo può essere concesso, in presenza dei requisiti sopra descritti e su esplicito invito di società sportive italiane, anche per brevi periodi di allenamento.
Agli stranieri chiamati in Italia a partecipare a manifestazioni sportive diverse da quelle di cui al visto per gara sportiva, può essere concesso il visto per turismo in presenza di un esplicito invito a partecipare rivolto all’atleta o al gruppo sportivo, e dei requisiti sopra descritti.
Per l’ingresso di minori stranieri, si richiama quanto previsto in proposito dall’articolo 3, comma 1 del presente Decreto.
Per i minori di età che partecipino a programmi di accoglienza a carattere turistico-umanitario approvati dal Comitato per i Minori stranieri di cui all’articolo 33 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, sono requisiti necessari:
a) l’assenso all’espatrio da parte di chi eserciti la potestà genitoriale o da parte del tutore;
b) l’autorizzazione scritta dello stesso Comitato.

20. Visto per “vacanze-lavoro” (V.N.)
Il visto per vacanze-lavoro consente l’ingresso, per un soggiorno di lunga durata, ai cittadini dei Paesi con cui l’Italia abbia stipulato degli specifici accordi in materia, ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettera r) del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dell’art. 40, comma 20 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
La durata massima del visto è di un anno, ferme restando le limitazioni dell’attività lavorativa disposte dall’art. 40, comma 20 del d.P.R. n. 394/1999, così come modificato dal d.P.R. 18 ottobre 2004 n. 334 e
successive modifiche ed integrazioni.
I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono previsti dagli specifici accordi internazionali in materia, tenendo conto dei parametri stabiliti dal Ministero dell’interno agli articoli 2 e 4 della Direttiva di cui all’art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

21. Visto per “volontariato” (V.S.U. o V.N.)
Il visto per volontariato consente l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, e comunque per un periodo non superiore ad un anno, allo straniero, di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, autorizzato a partecipare ad un programma di volontariato, ai sensi dell’art. 27-bis del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base di una apposita convenzione stipulata tra lo straniero stesso ed una organizzazione promotrice ricompresa tra quelle indicate nell’art. 27-bis , comma 2 lettera a) del predetto testo unico.
Il visto è concesso allo straniero titolare di nulla osta rilasciato e trasmesso telematicamente dallo Sportello unico per l’immigrazione che ne ha valutato le condizioni e i requisiti, secondo quanto previsto dal citato art. 27-bis del testo unico 286/1998 e nell’ambito del contingente numerico stabilito nel Decreto annuale emanato dal Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell’interno e degli affari esteri.
Il nullaosta per “volontariato” rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 27-bis del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici Consolari, deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi dalla data di emissione.
Il visto per volontariato, in presenza di una specifica segnalazione dell’Agenzia nazionale per i giovani, è concesso anche ai cittadini stranieri che debbano prestare la loro attività in Italia nell’ambito del Servizio Volontario Europeo

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