PROTEZIONE INTERNAZIONALE

avvocato protezione internazionale

L’Avvocato Marco Mantovani fornisce consulenza e assistenza in ordine a tutte le questioni e le problematiche riguardanti la protezione internazionale in Italia.

LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

L’istituto della protezione internazionale è stato introdotto nella normativa dell’Unione Europea dalla Direttiva 2004/83/CE, recepita in Italia dal Decreto legislativo 251/ 2007, successivamente modificata dalla Direttiva 2011/95/UE, recepita in Italia dal Decreto legislativo 18/2014.

La protezione internazionale comprende lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria.

LO STATUS DI RIFUGIATO

Lo status di rifugiato viene riconosciuto ai sensi della Convezione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati. La Convenzione di Ginevra è stata ratificata in Italia con la legge 722 del 24 luglio del 1954.

Il rifugiato viene definito dall’articolo 1 della Convezione di Ginevra come colui che “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”.

LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA

Ai sensi della Direttiva 2011/95/UE, é ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma nei cui confronti esistono fondati motivi di ritenere che, se tornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e non può o non vuole, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di detto paese.

Per danno grave si intende: la condanna a morte o all’esecuzione, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SPECIALE

L’articolo 19, comma 1.2., del Decreto Legislativo n. 286/98 (Testo Unico sull’Immigrazione), recentemente introdotto dal Decreto Legge n. 130/2020 (convertito dalla Legge n. 173/2020), prevede che in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale nei seguenti casi:

  • se il richiedente nel suo Paese d’origine può essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione;
  • se esistono fondati motivi di ritenere che nel suo Paese d’origine il richiedente rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Paese, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani;
  • se esistono fondati motivi di ritenere che l’allontanamento del richiedente dal territorio italiano comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che l’allontanamento sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati. Ai fini della valutazione del rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari del richiedente, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio italiano, nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine.
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  • – Consulenza e assistenza per il permesso di soggiorno per protezione speciale
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