{"id":3477,"date":"2021-02-14T11:50:33","date_gmt":"2021-02-14T10:50:33","guid":{"rendered":"https:\/\/localhost\/avvocatoimmigrazione\/?page_id=3477"},"modified":"2023-05-10T00:08:57","modified_gmt":"2023-05-09T22:08:57","slug":"legge-31-maggio-1995-n-218","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.avvocatoimmigrazione.com\/pt\/legge-31-maggio-1995-n-218\/","title":{"rendered":"Legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato)"},"content":{"rendered":"<p>La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;<\/p>\n<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<\/p>\n<p>Promulga<\/p>\n<p>la seguente legge:<\/p>\n<p><strong>Titolo I<\/strong><br \/>\n<strong>DISPOSIZIONI GENERALI<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 1<\/strong><br \/>\n<strong>Oggetto della legge<\/strong><\/p>\n<p>1. La presente legge determina l&#8217;ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l&#8217;individuazione del diritto applicabile e disciplina l&#8217;efficacia delle sentenze e degli atti stranieri.<\/p>\n<p><strong>Art. 2<\/strong><br \/>\n<strong>Convenzioni internazionali<\/strong><\/p>\n<p>1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l&#8217;applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l&#8217;Italia. 2. Nell&#8217;interpretazione di tali convenzioni si terr\u00e0 conto del loro carattere internazionale e dell&#8217;esigenza della loro applicazione uniforme.<\/p>\n<p><strong>Titolo II<\/strong><br \/>\n<strong>GIURISDIZIONE ITALIANA<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 3<\/strong><br \/>\n<strong>Ambito della giurisdizione<\/strong><\/p>\n<p>1. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto \u00e8 domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell&#8217;art. 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui \u00e8 prevista dalla legge.<br \/>\n2. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l&#8217;esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804 e successive modificazioni in vigore per l&#8217;Italia, anche allorch\u00e9 il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio.<\/p>\n<p><strong>Art. 4<\/strong><br \/>\n<strong>Accettazione e deroga della giurisdizione<\/strong><\/p>\n<p>1. Quando non vi sia giurisdizione in base all&#8217;art. 3, essa nondimeno sussiste se le parti l&#8217;abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo.<br \/>\n2. La giurisdizione italiana pu\u00f2 essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga \u00e8 provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili.<br \/>\n3. La deroga \u00e8 inefficace se il giudice o gli arbitri indicati declinano la giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa.<\/p>\n<p><strong>Art. 5<\/strong><br \/>\n<strong>Azioni reali relative ad immobili siti all&#8217;estero<\/strong><\/p>\n<p>1. La giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all&#8217;estero.<\/p>\n<p><strong>Art. 6<\/strong><br \/>\n<strong>Questioni preliminari<\/strong><\/p>\n<p>1. Il giudice italiano conosce, incidentalmente, le questioni che non rientrano nella giurisdizione italiana e la cui soluzione \u00e8 necessaria per decidere sulla domanda proposta.<\/p>\n<p><strong>Art. 7<\/strong><br \/>\n<strong>Pendenza di un processo straniero<\/strong><\/p>\n<p>1. Quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza tra le stesse parti di domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un giudice straniero, il giudice italiano, se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetto per l&#8217;ordinamento italiano, sospende il giudizio. Se il giudice straniero declina la propria giurisdizione o se il provvedimento straniero non \u00e8 riconosciuto nell&#8217;ordinamento italiano, il giudizio in Italia prosegue, previa riassunzione ad istanza della parte interessata.<br \/>\n2. La pendenza della causa innanzi al giudice straniero si determina secondo la legge dello Stato in cui il processo si svolge.<br \/>\n3. Nel caso di pregiudizialit\u00e0 di una causa straniera, il giudice italiano pu\u00f2 sospendere il processo se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetti per l&#8217;ordinamento italiano.<\/p>\n<p><strong>Art. 8<\/strong><br \/>\n<strong>Momento determinante della giurisdizione<\/strong><\/p>\n<p>1. Per la determinazione della giurisdizione italiana si applica l&#8217;art. 5 del codice di procedura civile. Tuttavia la giurisdizione sussiste se i fatti e le norme che la determinano sopravvengono nel corso del processo.<\/p>\n<p><strong>Art. 9<\/strong><br \/>\n<strong>Giurisdizione volontaria<\/strong><\/p>\n<p>1. In materia di giurisdizione volontaria, la giurisdizione sussiste, oltre che nei casi specificamente contemplati dalla presente legge e in quelli in cui \u00e8 prevista la competenza per territorio di un giudice italiano, quando il provvedimento richiesto concerne un cittadino italiano o una persona residente in Italia o quando esso riguarda situazioni o rapporti ai quali \u00e8 applicabile la legge italiana.<\/p>\n<p><strong>Art. 10<\/strong><br \/>\n<strong>Materia cautelare<\/strong><\/p>\n<p>1. In materia cautelare, la giurisdizione italiana sussiste quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha giurisdizione nel merito.<\/p>\n<p><strong>Art. 11<\/strong><br \/>\n<strong>Rilevabilit\u00e0 del difetto di giurisdizione<\/strong><\/p>\n<p>1. Il difetto di giurisdizione pu\u00f2 essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. \u00e9 rilevato dal giudice d&#8217;ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto \u00e8 contumace, se ricorre l&#8217;ipotesi di cui all&#8217;art. 5, ovvero se la giurisdizione italiana \u00e8 esclusa per effetto di norma internazionale.<\/p>\n<p><strong>Art. 12<\/strong><br \/>\n<strong>Legge regolatrice del processo<\/strong><\/p>\n<p>1. Il processo civile che si svolge in Italia \u00e8 regolato dalla legge italiana.<\/p>\n<p><strong>Titolo III<\/strong><br \/>\n<strong>DIRITTO APPLICABILE<\/strong><\/p>\n<p><strong>Capo I<\/strong><br \/>\n<strong>DISPOSIZIONI GENERALI<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 13<\/strong><br \/>\n<strong>Rinvio<\/strong><\/p>\n<p>1. Quando negli articoli successivi \u00e8 richiamata la legge straniera, si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato:<br \/>\na) se il diritto di tale Stato accetta il rinvio;<br \/>\nb) se si tratta di rinvio alla legge italiana.<br \/>\n2. L&#8217;applicazione del comma 1 \u00e8 tuttavia esclusa:<br \/>\na) nei casi in cui le disposizioni della presente legge rendono applicabile la legge straniera sulla base della scelta effettuata in tal senso dalle parti interessate;<br \/>\nb) riguardo alle disposizioni concernenti la forma degli atti;<br \/>\nc) in relazione alle disposizioni del Capo XI del presente Titolo.<br \/>\n3. Nei casi di cui agli articoli 33, 34 e 35 si tiene conto del rinvio soltanto se esso conduce all&#8217;applicazione di una legge che consente lo stabilimento della filiazione.<br \/>\n4. Quando la presente legge dichiara in ogni caso applicabile una convenzione internazionale si segue sempre, in materia di rinvio, la soluzione adottata dalla convenzione.<\/p>\n<p><strong>Art. 14<\/strong><br \/>\n<strong>Conoscenza della legge straniera applicabile<\/strong><\/p>\n<p>1. L&#8217;accertamento della legge straniera \u00e8 compiuto d&#8217;ufficio dal giudice. A tal fine questi pu\u00f2 avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero di grazia e giustizia; pu\u00f2 altres\u00ec interpellare esperti o istituzioni specializzate.<br \/>\n2. Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche con l&#8217;aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.<\/p>\n<p><strong>Art. 15<\/strong><br \/>\n<strong>Interpretazione e applicazione della legge straniera<\/strong><\/p>\n<p>1. La legge straniera \u00e8 applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo.<\/p>\n<p><strong>Art. 16<\/strong><br \/>\n<strong>Ordine pubblico<\/strong><\/p>\n<p>1. La legge straniera non \u00e8 applicata se i suoi effetti sono contrari all&#8217;ordine pubblico.<br \/>\n2. In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.<\/p>\n<p><strong>Art. 17<\/strong><br \/>\n<strong>Norme di applicazione necessaria<\/strong><\/p>\n<p>1. E&#8217; fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera.<\/p>\n<p><strong>Art. 18<\/strong><br \/>\n<strong>Ordinamenti plurilegislativi<\/strong><\/p>\n<p>1. Se nell&#8217;ordinamento dello Stato richiamato dalle disposizioni della presente legge coesistono pi\u00f9 sistemi normativi a base territoriale o personale, la legge applicabile si determina secondo i criteri utilizzati da quell&#8217;ordinamento.<br \/>\n2. Se tali criteri non possono essere individuati, si applica il sistema normativo con il quale il caso di specie presenta il collegamento pi\u00f9 stretto.<\/p>\n<p><strong>Art. 19<\/strong><br \/>\n<strong>Apolidi, rifugiati e persone con pi\u00f9 cittadinanze<\/strong><\/p>\n<p>1. Nei casi in cui le disposizioni della presente legge richiamano la legge nazionale di una persona, se questa \u00e8 apolide o rifugiata si applica la legge dello Stato del domicilio o, in mancanza, la legge dello Stato di residenza.<br \/>\n2. Se la persona ha pi\u00f9 cittadinanze, si applica la legge di quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento pi\u00f9 stretto. Se tra le cittadinanze vi \u00e8 quella italiana, questa prevale.<\/p>\n<p><strong>Capo II<\/strong><br \/>\n<strong>CAPACITA&#8217; E DIRITTI DELLE PERSONE FISICHE<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 20<\/strong><br \/>\n<strong>Capacit\u00e0 giuridica delle persone fisiche<\/strong><\/p>\n<p>1. La capacit\u00e0 giuridica delle persone fisiche \u00e8 regolata dalla loro legge nazionale. Le condizioni speciali di capacit\u00e0, prescritte dalla legge regolatrice di un rapporto, sono disciplinate dalla stessa legge.<\/p>\n<p><strong>Art. 21<\/strong><br \/>\n<strong>Commorienza<\/strong><\/p>\n<p>1. Quando occorre stabilire la sopravvivenza di una persona ad un&#8217;altra e non consta quale di esse sia morta prima, il momento della morte si accerta in base alla legge regolatrice del rapporto rispetto al quale l&#8217;accertamento rileva.<\/p>\n<p><strong>Art. 22<\/strong><br \/>\n<strong>Scomparsa, assenza e morte presunta<\/strong><\/p>\n<p>1. I presupposti e gli effetti della scomparsa, dell&#8217;assenza e della morte presunta di una persona sono regolati dalla sua ultima legge nazionale. 2. Sussiste la giurisdizione italiana per le materie di cui al comma 1:<br \/>\na) se l&#8217;ultima legge nazionale della persona era quella italiana;<br \/>\nb) se l&#8217;ultima residenza della persona era in Italia;<br \/>\nc) se l&#8217;accertamento della scomparsa, dell&#8217;assenza o della morte presunta pu\u00f2 produrre effetti giuridici nell&#8217;ordinamento italiano.<\/p>\n<p><strong>Art. 23<\/strong><br \/>\n<strong>Capacit\u00e0 di agire delle persone fisiche<\/strong><\/p>\n<p>1. La capacit\u00e0 di agire delle persone fisiche \u00e8 regolata dalla loro legge nazionale. Tuttavia, quando la legge regolatrice di un atto prescrive condizioni speciali di capacit\u00e0 di agire, queste sono regolate dalla stessa legge.<br \/>\n2. In relazione a contratti tra persone che si trovano nello stesso Stato, la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui il contratto \u00e8 concluso pu\u00f2 invocare l&#8217;incapacit\u00e0 derivante dalla propria legge nazionale solo se l&#8217;altra parte contraente, al momento della conclusione del contratto, era a conoscenza di tale incapacit\u00e0 o l&#8217;ha ignorata per sua colpa.<br \/>\n3. In relazione agli atti unilaterali, la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui l&#8217;atto \u00e8 compiuto pu\u00f2 invocare l&#8217;incapacit\u00e0 derivante dalla propria legge nazionale soltanto se ci\u00f2 non rechi pregiudizio a soggetti che senza loro colpa hanno fatto affidamento sulla capacit\u00e0 dell&#8217;autore dell&#8217;atto.<br \/>\n4. Le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano agli atti relativi a rapporti di famiglia e di successione per causa di morte, n\u00e9 agli atti relativi a diritti reali su immobili situati in uno Stato diverso da quello in cui l&#8217;atto \u00e8 compiuto.<\/p>\n<p><strong>Art. 24<\/strong><br \/>\n<strong>Diritti della personalit\u00e0<\/strong><\/p>\n<p>1. L&#8217;esistenza ed il contenuto dei diritti della personalit\u00e0 sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto. 2. Le conseguenze della violazione dei diritti di cui al comma 1 sono regolate dalla legge applicabile alla responsabilit\u00e0 per fatti illeciti.<\/p>\n<p><strong>Capo III<\/strong><br \/>\n<strong>PERSONE GIURIDICHE<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 25<\/strong><br \/>\n<strong>Societ\u00e0 ed altri enti<\/strong><\/p>\n<p>1. Le societ\u00e0, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio \u00e8 stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell&#8217;amministrazione \u00e8 situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l&#8217;oggetto principale di tali enti.<br \/>\n2. In particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice dell&#8217;ente:<br \/>\na) la natura giuridica;<br \/>\nb) la denominazione o ragione sociale;<br \/>\nc) la costituzione, la trasformazione e l&#8217;estinzione;<br \/>\nd) la capacit\u00e0;<br \/>\ne) la formazione, i poteri e le modalit\u00e0 di funzionamento degli organi;<br \/>\nf) la rappresentanza dell&#8217;ente;<br \/>\ng) le modalit\u00e0 di acquisto e di perdita della qualit\u00e0 di associato o socio nonch\u00e8 i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualit\u00e0;<br \/>\nh) la responsabilit\u00e0 per le obbligazioni dell&#8217;ente;<br \/>\ni) le conseguenze delle violazioni della legge o dell&#8217;atto costitutivo.<br \/>\n3. I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati.<\/p>\n<p><strong>Capo IV<\/strong><br \/>\n<strong>RAPPORTI DI FAMIGLIA<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 26<\/strong><br \/>\n<strong>Promessa di matrimonio<\/strong><\/p>\n<p>1. La promessa di matrimonio e le conseguenze della sua violazione sono regolate dalla legge nazionale comune dei nubendi o, in mancanza, dalla legge italiana.<\/p>\n<p><strong>Art. 27<\/strong><br \/>\n<strong>Condizioni per contrarre matrimonio<\/strong><\/p>\n<p>1. La capacit\u00e0 matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio. Resta salvo lo stato libero che uno dei nubendi abbia acquistato per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia.<\/p>\n<p><strong>Art. 28<\/strong><br \/>\n<strong>Forma del matrimonio<\/strong><\/p>\n<p>1. Il matrimonio \u00e8 valido, quanto alla forma, se \u00e8 considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.<\/p>\n<p><strong>Art. 29<\/strong><br \/>\n<strong>Rapporti personali tra coniugi<\/strong><\/p>\n<p>1. I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune. 2. I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o pi\u00f9 cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale \u00e8 prevalentemente localizzata.<\/p>\n<p><strong>Art. 30<\/strong><br \/>\n<strong>Rapporti patrimoniali tra coniugi<\/strong><\/p>\n<p>1. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi \u00e8 cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.<br \/>\n2. L&#8217;accordo dei coniugi sul diritto applicabile \u00e8 valido se \u00e8 considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l&#8217;accordo \u00e8 stato stipulato.<br \/>\n3. Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera \u00e8 opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali su beni immobili, l&#8217;opponibilit\u00e0 \u00e8 limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicit\u00e0 prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.<\/p>\n<p><strong>Art. 30-bis<\/strong><br \/>\n<strong>Contratti di convivenza<\/strong> (1)<br \/>\n1. Ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza \u00e8 prevalentemente localizzata.<br \/>\n2. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima.<\/p>\n<p>(1) Articolo inserito dall\u2019 art. 1, comma 64, L. 20 maggio 2016, n. 76.<\/p>\n<p><strong>Art. 31<\/strong><br \/>\n<strong>Separazione personale e scioglimento del matrimonio<\/strong><\/p>\n<p>1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata. 2. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.<\/p>\n<p><strong>Art. 32<\/strong><br \/>\n<strong>Giurisdizione in materia di nullit\u00e0, annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio<\/strong><\/p>\n<p>1. In materia di nullit\u00e0 e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall&#8217;art. 3, anche quando uno dei coniugi \u00e8 cittadino italiano o il matrimonio \u00e8 stato celebrato in Italia.<\/p>\n<p><strong>Art. 32-bis<\/strong><br \/>\n<strong>Matrimonio contratto all&#8217;estero da cittadini italiani dello stesso sesso<\/strong> (1)<\/p>\n<p>1. Il matrimonio contratto all&#8217;estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell&#8217;unione civile regolata dalla legge italiana.<br \/>\n(1) Articolo inserito dall\u2019 art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 7.<\/p>\n<p><strong>Art. 32-ter<\/strong><br \/>\n<strong>Unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso<\/strong> (1)<\/p>\n<p>1. La capacit\u00e0 e le altre condizioni per costituire unione civile sono regolate dalla legge nazionale di ciascuna parte al momento della costituzione dell&#8217;unione civile. Se la legge applicabile non ammette l&#8217;unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso si applica la legge italiana. Le disposizioni di cui all&#8217;articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76, sono di applicazione necessaria.<br \/>\n2. Ai fini del nulla osta di cui all&#8217;articolo 116, primo comma, del codice civile, non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti. Qualora la produzione del nulla osta sia preclusa in ragione del mancato riconoscimento, secondo la legge dello Stato di cui lo straniero \u00e8 cittadino, dell&#8217;unione civile tra persone dello stesso sesso o di analogo istituto, il nulla osta \u00e8 sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libert\u00e0 di stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Resta salva la libert\u00e0 di stato accertata o acquisita per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia.<br \/>\n3. L&#8217;unione civile \u00e8 valida, quanto alla forma, se \u00e8 considerata tale dalla legge del luogo di costituzione o dalla legge nazionale di almeno una delle parti o dalla legge dello Stato di comune residenza al momento della costituzione.<br \/>\n4. I rapporti personali e patrimoniali tra le parti sono regolati dalla legge dello Stato davanti alle cui autorit\u00e0 l&#8217;unione \u00e8 stata costituita. A richiesta di una delle parti il giudice pu\u00f2 disporre l&#8217;applicazione della legge dello Stato nel quale la vita comune \u00e8 prevalentemente localizzata. Le parti possono convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno una di esse \u00e8 cittadina o nel quale almeno una di esse risiede.<br \/>\n5. Alle obbligazioni alimentari si applica l&#8217;articolo 45.<br \/>\n(1) Articolo inserito dall\u2019 art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 7.<\/p>\n<p><strong>Art. 32-quater<\/strong><br \/>\n<strong>Scioglimento dell&#8217;unione civile<\/strong> (1)<\/p>\n<p>1. In materia di scioglimento dell&#8217;unione civile la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dagli articoli 3 e 9, anche quando una delle parti \u00e8 cittadina italiana o l&#8217;unione \u00e8 stata costituita in Italia. I medesimi titoli di giurisdizione si applicano anche in materia di nullit\u00e0 o di annullamento dell&#8217;unione civile.<br \/>\n2. Lo scioglimento dell&#8217;unione civile \u00e8 regolato dalla legge applicabile al divorzio in conformit\u00e0 al regolamento n. 1259\/2010\/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.<br \/>\n(1) Articolo inserito dall\u2019 art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 7.<\/p>\n<p><strong>Art. 32-quinquies<\/strong><br \/>\n<strong>Unione civile costituita all&#8217;estero tra cittadini italiani dello stesso sesso<\/strong> (1)<\/p>\n<p>1. L&#8217;unione civile, o altro istituto analogo, costituiti all&#8217;estero tra cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia produce gli effetti dell&#8217;unione civile regolata dalla legge italiana.<br \/>\n(1) Articolo inserito dall\u2019 art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 7.<\/p>\n<p><strong>Art. 33<\/strong><br \/>\n<strong>Filiazione<\/strong> (1)<\/p>\n<p>1. Lo stato di figlio \u00e8 determinato dalla legge nazionale del figlio o, se pi\u00f9 favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori \u00e8 cittadino, al momento della nascita.<\/p>\n<p>2. La legge individuata ai sensi del comma 1 regola i presupposti e gli effetti dell&#8217;accertamento e della contestazione dello stato di figlio; qualora la legge cos\u00ec individuata non permetta l&#8217;accertamento o la contestazione dello stato di figlio si applica la legge italiana.<br \/>\n3. Lo stato di figlio, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non pu\u00f2 essere contestato che alla stregua di tale legge; se tale legge non consente la contestazione si applica la legge italiana.<br \/>\n4. Sono di applicazione necessaria le norme del diritto italiano che sanciscono l&#8217;unicit\u00e0 dello stato di figlio.<br \/>\n(1) Articolo cos\u00ec sostituito dall&#8217;art. 101, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall&#8217;art. 108, comma 1 del medesimo D.Lgs. 154\/2013.<\/p>\n<p><strong>Art. 34<\/strong><br \/>\n<strong>Legittimazione<\/strong><\/p>\n<p>(1) Articolo abrogato dall&#8217;art. 105, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall&#8217;art. 108, comma 1 del medesimo D.Lgs. 154\/2013.<\/p>\n<p><strong>Art. 35<\/strong><br \/>\n<strong>Riconoscimento di figlio<\/strong> (1)<\/p>\n<p>1. Le condizioni per il riconoscimento del figlio sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, o se pi\u00f9 favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene; se tali leggi non prevedono il riconoscimento si applica la legge italiana. (2)<br \/>\n2. La capacit\u00e0 del genitore di fare il riconoscimento \u00e8 regolata dalla sua legge nazionale.<br \/>\n3. La forma del riconoscimento \u00e8 regolata dalla legge dello Stato in cui esso \u00e8 fatto o da quella che ne disciplina la sostanza.<\/p>\n<p>(1) Rubrica cos\u00ec modificata dall&#8217;art. 101, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall&#8217;art. 108, comma 1 del medesimo D.Lgs. 154\/2013.<br \/>\n(2) Comma cos\u00ec sostituito dall&#8217;art. 101, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall&#8217;art. 108, comma 1 del medesimo D.Lgs. 154\/2013.<\/p>\n<p><strong>Art. 36<\/strong><br \/>\n<strong>Rapporti tra genitori e figli<\/strong><\/p>\n<p>1. I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la responsabilit\u00e0 genitoriale, sono regolati dalla legge nazionale del figlio. (1)<\/p>\n<p>(1) Comma cos\u00ec modificato dall&#8217;art. 101, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall&#8217;art. 108, comma 1 del medesimo D.Lgs. 154\/2013.<\/p>\n<p><strong>Art. 36-bis<\/strong> (1)<\/p>\n<p>1. Nonostante il richiamo ad altra legge, si applicano in ogni caso le norme del diritto italiano che:<br \/>\na) attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilit\u00e0 genitoriale;<br \/>\nb) stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio;<br \/>\nc) attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilit\u00e0 genitoriale in presenza di condotte pregiudizievoli per il figlio.<\/p>\n<p>(1) Articolo inserito dall&#8217;art. 101, comma 1, lett. d), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall&#8217;art. 108, comma 1 del medesimo D.Lgs. 154\/2013.<\/p>\n<p><strong>Art. 37<\/strong><br \/>\n<strong>Giurisdizione in materia di filiazione<\/strong><\/p>\n<p>1. In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio \u00e8 cittadino italiano o risiede in Italia.<\/p>\n<p><strong>Capo V<\/strong><br \/>\n<strong>ADOZIONE<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 38<\/strong><br \/>\n<strong>Adozione<\/strong><\/p>\n<p>1. I presupposti, la costituzione e la revoca dell&#8217;adozione sono regolati dal diritto nazionale dell&#8217;adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale \u00e8 prevalentemente localizzata, al momento dell&#8217;adozione. Tuttavia si applica il diritto italiano quando \u00e8 richiesta al giudice italiano l&#8217;adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio. (1)<br \/>\n2. E&#8217; in ogni caso salva l&#8217;applicazione della legge nazionale dell&#8217;adottando maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda.<\/p>\n<p>(1) Comma cos\u00ec modificato dall&#8217;art. 101, comma 1, lett. e), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ai sensi di quanto disposto dall&#8217;art. 108, comma 1 del medesimo D.Lgs. 154\/2013.<\/p>\n<p><strong>Art. 39<\/strong><br \/>\n<strong>Rapporti fra adottato e famiglia adottiva<\/strong><\/p>\n<p>1. I rapporti personali e patrimoniali fra l&#8217;adottato e l&#8217;adottante o gli adottanti ed i parenti di questi sono regolati dal diritto nazionale dell&#8217;adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale \u00e8 prevalentemente localizzata.<\/p>\n<p><strong>Art. 40<\/strong><br \/>\n<strong>Giurisdizione in materia di adozione<\/strong><\/p>\n<p>1. I giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione allorch\u00e9:<br \/>\na) gli adottanti o uno di essi o l&#8217;adottando sono cittadini italiani ovvero stranieri residenti in Italia;<br \/>\nb) l&#8217;adottando \u00e8 un minore in stato di abbandono in Italia.<br \/>\n2. In materia di rapporti personali o patrimoniali fra l&#8217;adottato e l&#8217;adottante o gli adottanti ed i parenti di questi i giudici italiani hanno giurisdizione, oltre che nelle ipotesi previste dall&#8217;art. 3, ogni qualvolta l&#8217;adozione si \u00e8 costituita in base al diritto italiano.<\/p>\n<p><strong>Art. 41<\/strong><br \/>\n<strong>Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione<\/strong><\/p>\n<p>1. I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli articoli 64, 65 e 66. 2. Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori.<\/p>\n<p><strong>Capo VI<\/strong><br \/>\n<strong>PROTEZIONE DEGLI INCAPACI E OBBLIGHI ALIMENTARI<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 42<\/strong><br \/>\n<strong>Giurisdizione e legge applicabile in materia di protezione dei minori<\/strong><\/p>\n<p>1. La protezione dei minori \u00e8 in ogni caso regolata dalla Convenzione dell&#8217;Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorit\u00e0 e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24 ottobre 1980, n. 742.<br \/>\n2. Le disposizioni della Convenzione si applicano anche alle persone considerate minori soltanto dalla loro legge nazionale, nonch\u00e9 alle persone la cui residenza abituale non si trova in uno degli Stati contraenti.<\/p>\n<p><strong>Art. 43<\/strong><br \/>\n<strong>Protezione dei maggiori d&#8217;et\u00e0<\/strong><\/p>\n<p>1. I presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli incapaci maggiori di et\u00e0, nonch\u00e9 i rapporti fra l&#8217;incapace e chi ne ha la cura, sono regolati dalla legge nazionale dell&#8217;incapace. Tuttavia, per proteggere in via provvisoria e urgente la persona o i beni dell&#8217;incapace, il giudice italiano pu\u00f2 adottare le misure previste dalla legge italiana.<\/p>\n<p><strong>Art. 44<\/strong><br \/>\n<strong>Giurisdizione in materia di protezione dei maggiori d&#8217;et\u00e0<\/strong><\/p>\n<p>1. La giurisdizione italiana in materia di misure di protezione degli incapaci maggiori di et\u00e0 sussiste, oltre che nei casi previsti dagli articoli 3 e 9, anche quando esse si rendono necessarie per proteggere, in via provvisoria e urgente, la persona o i beni dell&#8217;incapace che si trovino in Italia.<br \/>\n2. Quando in base all&#8217;art. 66 dell&#8217;ordinamento italiano si producono gli effetti di un provvedimento straniero in materia di capacit\u00e0 di uno straniero, la giurisdizione italiana sussiste per pronunciare i provvedimenti modificativi o integrativi eventualmente necessari.<\/p>\n<p><strong>Art. 45<\/strong><br \/>\n<strong>Obbligazioni alimentari nella famiglia<\/strong><\/p>\n<p>1. Le obbligazioni alimentari nella famiglia sono regolate dalla legge designata dal regolamento 2009\/4\/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all&#8217;esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, e successive modificazioni. (1)<\/p>\n<p>(1) Articolo cos\u00ec sostituito dall\u2019 art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 7.<\/p>\n<p><strong>Capo VII<\/strong><br \/>\n<strong>SUCCESSIONI<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 46<\/strong><br \/>\n<strong>Successione per causa di morte<\/strong><\/p>\n<p>1. La successione per causa di morte \u00e8 regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredit\u00e0 si tratta, al momento della morte.<br \/>\n2. Il soggetto della cui eredit\u00e0 si tratta pu\u00f2 sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l&#8217;intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva pi\u00f9 in tale Stato. Nell&#8217;ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta.<br \/>\n3. La divisione ereditaria \u00e8 regolata dalla legge applicabile alla successione, salvo che i condividenti, d&#8217;accordo fra loro, abbiano designato la legge del luogo d&#8217;apertura della successione o del luogo ove si trovano uno o pi\u00f9 beni ereditari.<\/p>\n<p><strong>Art. 47<\/strong><br \/>\n<strong>Capacit\u00e0 di testare<\/strong><\/p>\n<p>1. La capacit\u00e0 di disporre per testamento, di modificarlo o di revocarlo \u00e8 regolata dalla legge nazionale del disponente al momento del testamento, della modifica o della revoca.<\/p>\n<p><strong>Art. 48<\/strong><br \/>\n<strong>Forma del testamento<\/strong><\/p>\n<p>1. Il testamento \u00e8 valido, quanto alla forma, se \u00e8 considerato tale dalla legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto, ovvero dalla legge dello Stato di cui il testatore, al momento del testamento o della morte, era cittadino o dalla legge dello Stato in cui aveva il domicilio o la residenza.<\/p>\n<p><strong>Art. 49<\/strong><br \/>\n<strong>Successione dello Stato<\/strong><\/p>\n<p>1. Quando la legge applicabile alla successione, in mancanza di successibili, non attribuisce la successione allo Stato, i beni ereditari esistenti in Italia sono devoluti allo Stato italiano.<\/p>\n<p><strong>Art. 50<\/strong><br \/>\n<strong>Giurisdizione in materia successoria<\/strong><\/p>\n<p>1. In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste:<br \/>\na) se il defunto era cittadino italiano al momento della morte;<br \/>\nb) se la successione si \u00e8 aperta in Italia;<br \/>\nc) se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica \u00e8 situata in Italia;<br \/>\nd) se il convenuto \u00e8 domiciliato o residente in Italia o ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all&#8217;estero;<br \/>\ne) se la domanda concerne beni situati in Italia.<\/p>\n<p><strong>Capo VIII<\/strong><br \/>\n<strong>DIRITTI REALI<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 51<\/strong><br \/>\n<strong>Possesso e diritti reali<\/strong><\/p>\n<p>1. Il possesso, la propriet\u00e0 e gli altri diritti reali sui beni mobili ed immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.<br \/>\n2. La stessa legge ne regola l&#8217;acquisto e la perdita, salvo che in materia successoria e nei casi in cui l&#8217;attribuzione di un diritto reale dipenda da un rapporto di famiglia o da un contratto.<\/p>\n<p><strong>Art. 52<\/strong><br \/>\n<strong>Diritti reali su beni in transito<\/strong><\/p>\n<p>1. I diritti reali su beni in transito sono regolati dalla legge del luogo di destinazione.<\/p>\n<p><strong>Art. 53<\/strong><br \/>\n<strong>Usucapione di beni mobili<\/strong><\/p>\n<p>1. L&#8217;usucapione di beni mobili \u00e8 regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al compimento del termine prescritto.<\/p>\n<p><strong>Art. 54<\/strong><br \/>\n<strong>Diritti su beni immateriali<\/strong><\/p>\n<p>1. I diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione.<\/p>\n<p><strong>Art. 55<\/strong><br \/>\n<strong>Pubblicit\u00e0 degli atti relativi ai diritti reali<\/strong><\/p>\n<p>1. La pubblicit\u00e0 degli atti di costituzione, trasferimento ed estinzione dei diritti reali \u00e8 regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al momento dell&#8217;atto.<\/p>\n<p><strong>Capo IX<\/strong><br \/>\n<strong>DONAZIONI<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 56<\/strong><br \/>\n<strong>Donazioni<\/strong><\/p>\n<p>1. Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante al momento della donazione.<br \/>\n2. Il donante pu\u00f2, con dichiarazione espressa contestuale alla donazione, sottoporre la donazione stessa alla legge dello Stato in cui egli risiede.<br \/>\n3. La donazione \u00e8 valida, quanto alla forma, se \u00e8 considerata tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato nel quale l&#8217;atto \u00e8 compiuto.<\/p>\n<p><strong>Capo X<\/strong><br \/>\n<strong>OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 57<\/strong><br \/>\n<strong>Obbligazioni contrattuali<\/strong><\/p>\n<p>1. Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili.<\/p>\n<p><strong>Capo XI<\/strong><br \/>\n<strong>OBBLIGAZIONI NON CONTRATTUALI<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 58<\/strong><br \/>\n<strong>Promessa unilaterale<\/strong><\/p>\n<p>1. La promessa unilaterale \u00e8 regolata dalla legge dello Stato in cui viene manifestata.<\/p>\n<p><strong>Art. 59<\/strong><br \/>\n<strong>Titoli di credito<\/strong><\/p>\n<p>1. La cambiale, il vaglia cambiario e l&#8217;assegno sono in ogni caso regolati dalle disposizioni contenute nelle Convenzioni di Ginevra del 7 giugno 1930, sui conflitti di legge in materia di cambiale e di vaglia cambiario, di cui al regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130, convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1946, e del 19 marzo 1931, sui conflitti di legge in materia di assegni bancari, di cui al regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1077, convertito dalla legge 4 gennaio 1934, n. 61.<br \/>\n2. Tali disposizioni si applicano anche alle obbligazioni assunte fuori dei territori degli Stati contraenti e allorch\u00e8 esse designino la legge di uno Stato non contraente.<br \/>\n3. Gli altri titoli di credito sono regolati dalla legge dello Stato in cui il titolo \u00e8 stato emesso. Tuttavia le obbligazioni diverse da quella principale sono regolate dalla legge dello Stato in cui ciascuna \u00e8 stata assunta.<\/p>\n<p><strong>Art. 60<\/strong><br \/>\n<strong>Rappresentanza volontaria<\/strong><\/p>\n<p>1. La rappresentanza volontaria \u00e8 regolata dalla legge dello Stato in cui il rappresentante ha la propria sede d&#8217;affari sempre che egli agisca a titolo professionale e che tale sede sia conosciuta o conoscibile dal terzo. In assenza di tali condizioni si applica la legge dello Stato in cui il rappresentante esercita in via principale i suoi poteri nel caso concreto.<br \/>\n2. L&#8217;atto di conferimento dei poteri di rappresentanza \u00e8 valido, quanto alla forma, se considerato tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato in cui \u00e8 posto in essere.<\/p>\n<p><strong>Art. 61<\/strong><br \/>\n<strong>Obbligazioni nascenti dalla legge<\/strong><\/p>\n<p>1. La gestione di affari altrui, l&#8217;arricchimento senza causa, il pagamento dell&#8217;indebito e le altre obbligazioni legali, non diversamente regolate dalla presente legge, sono sottoposti alla legge dello Stato in cui si \u00e8 verificato il fatto da cui deriva l&#8217;obbligazione.<\/p>\n<p><strong>Art. 62<\/strong><br \/>\n<strong>Responsabilit\u00e0 per fatto illecito<\/strong><\/p>\n<p>1. La responsabilit\u00e0 per fatto illecito \u00e8 regolata dalla legge dello Stato in cui si \u00e8 verificato l&#8217;evento. Tuttavia il danneggiato pu\u00f2 chiedere l&#8217;applicazione della legge dello Stato in cui si \u00e8 verificato il fatto che ha causato il danno.<br \/>\n2. Qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo Stato in esso residenti, si applica la legge di tale Stato.<\/p>\n<p><strong>Art. 63<\/strong><br \/>\n<strong>Responsabilit\u00e0 extracontrattuale per danno da prodotto<\/strong><\/p>\n<p>1. La responsabilit\u00e0 per danno da prodotto \u00e8 regolata, a scelta del danneggiato, dalla legge dello Stato in cui si trova il domicilio o l&#8217;amministrazione del produttore, oppure da quella dello Stato in cui il prodotto \u00e8 stato acquistato, a meno che il produttore provi che il prodotto vi \u00e8 stato immesso in commercio senza il suo consenso.<\/p>\n<p><strong>Titolo IV<\/strong><br \/>\n<strong>EFFICACIA DI SENTENZE ED ATTI STRANIERI<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 64<\/strong><br \/>\n<strong>Riconoscimento di sentenze straniere<\/strong><\/p>\n<p>1. La sentenza straniera \u00e8 riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:<br \/>\na) il giudice che l&#8217;ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i princ\u00ecpi sulla competenza giurisdizionale propri dell&#8217;ordinamento italiano;<br \/>\nb) l&#8217;atto introduttivo del giudizio \u00e8 stato portato a conoscenza del convenuto in conformit\u00e0 a quanto previsto dalla legge del luogo dove si \u00e8 svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;<br \/>\nc) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si \u00e8 svolto il processo o la contumacia \u00e8 stata dichiarata in conformit\u00e0 a tale legge;<br \/>\nd) essa \u00e8 passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui \u00e8 stata pronunziata;<br \/>\ne) essa non \u00e8 contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;<br \/>\nf) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;<br \/>\ng) le sue disposizioni non producono effetti contrari all&#8217;ordine pubblico.<\/p>\n<p><strong>Art. 65<\/strong><br \/>\n<strong>Riconoscimento di provvedimenti stranieri<\/strong><\/p>\n<p>1. Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacit\u00e0 delle persone nonch\u00e9 all&#8217;esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalit\u00e0 quando essi sono stati pronunciati dalle autorit\u00e0 dello Stato la cui legge \u00e8 richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell&#8217;ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorit\u00e0 di altro Stato, purch\u00e9 non siano contrari all&#8217;ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.<\/p>\n<p><strong>Art. 66<\/strong><br \/>\n<strong>Riconoscimento di provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria<\/strong><\/p>\n<p>1. I provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all&#8217;art. 65, in quanto applicabili, quando sono pronunciati dalle autorit\u00e0 dello Stato la cui legge \u00e8 richiamata dalle disposizioni della presente legge, o producono effetti nell&#8217;ordinamento di quello Stato ancorch\u00e9 emanati da autorit\u00e0 di altro Stato, ovvero sono pronunciati da un&#8217;autorit\u00e0 che sia competente in base a criteri corrispondenti a quelli propri dell&#8217;ordinamento italiano.<\/p>\n<p><strong>Art. 67<\/strong><br \/>\n<strong>Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento<\/strong><\/p>\n<p>1. In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse pu\u00f2 chiedere all&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria ordinaria l&#8217;accertamento dei requisiti del riconoscimento. (1)<br \/>\n1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall&#8217;articolo 30 del decreto legislativo 1\u00b0 settembre 2011, n. 150. (2)<br \/>\n2. La sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma 1, costituiscono titolo per l&#8217;attuazione e per l&#8217;esecuzione forzata.<br \/>\n3. Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito pronuncia con efficacia limitata al giudizio.<\/p>\n<p>(1) Comma cos\u00ec modificato dall&#8217;art. 34, comma 38, lett. a), D.Lgs. 1\u00b0 settembre 2011, n. 150; per l&#8217;applicazione di tale disposizione, vedi l&#8217;art. 36 del medesimo D.Lgs. 150\/2011.<br \/>\n(2) Comma inserito dall&#8217;art. 34, comma 38, lett. b), D.Lgs. 1\u00b0 settembre 2011, n. 150; per l&#8217;applicazione di tale disposizione, vedi l&#8217;art. 36 del medesimo D.Lgs. 150\/2011.<\/p>\n<p><strong>Art. 68<\/strong><br \/>\n<strong>Attuazione ed esecuzione di atti pubblici ricevuti all&#8217;estero<\/strong><\/p>\n<p>1. Le norme di cui all&#8217;art. 67 si applicano anche rispetto all&#8217;attuazione e all&#8217;esecuzione forzata in Italia di atti pubblici ricevuti in uno Stato estero e ivi muniti di forza esecutiva.<\/p>\n<p><strong>Art. 69<\/strong><br \/>\n<strong>Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri<\/strong><\/p>\n<p>1. Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da assumersi nella Repubblica sono resi esecutivi con decreto della corte d&#8217;appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti.<br \/>\n2. Se l&#8217;assunzione dei mezzi di prova \u00e8 chiesta dalla parte interessata, l&#8217;istanza \u00e8 proposta alla corte mediante ricorso, al quale deve essere unita copia autentica della sentenza o del provvedimento che ha ordinato gli atti chiesti. Se l&#8217;assunzione \u00e8 domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere trasmessa in via diplomatica.<br \/>\n3. La corte delibera in camera di consiglio e, qualora autorizzi l&#8217;assunzione, rimette gli atti al giudice competente.<br \/>\n4. Pu\u00f2 disporsi l&#8217;assunzione di mezzi di prova o l&#8217;espletamento di altri atti istruttori non previsti dall&#8217;ordinamento italiano semprech\u00e8 essi non contrastino con i princ\u00ecpi dell&#8217;ordinamento stesso. 5. L&#8217;assunzione o l&#8217;espletamento richiesti sono disciplinati dalla legge italiana. Tuttavia si osservano le norme espressamente richieste dall&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria straniera in quanto compatibili con i princ\u00ecpi dell&#8217;ordinamento italiano.<\/p>\n<p><strong>Art. 70<\/strong><br \/>\n<strong>Esecuzione richiesta in via diplomatica<\/strong><\/p>\n<p>1. Se la richiesta per l&#8217;assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione \u00e8 fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore che ne promuova l&#8217;assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d&#8217;ufficio dal giudice procedente e le notificazioni sono fatte a cura del cancelliere.<\/p>\n<p><strong>Art. 71<\/strong><br \/>\n<strong>Notificazione di atti di autorit\u00e0 straniere<\/strong><\/p>\n<p>1. La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorit\u00e0 straniere o di altri atti provenienti da uno Stato estero \u00e8 autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale nella cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire.<br \/>\n2. La notificazione richiesta in via diplomatica \u00e8 eseguita, a cura del pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto.<br \/>\n3. La notificazione avviene secondo le modalit\u00e0 previste dalla legge italiana. Tuttavia si osservano le modalit\u00e0 richieste dall&#8217;autorit\u00e0 straniera in quanto compatibili con i princ\u00ecpi dell&#8217;ordinamento italiano. In ogni caso l&#8217;atto pu\u00f2 essere consegnato, da chi procede alla notificazione, al destinatario che lo accetti volontariamente.<\/p>\n<p><strong>Titolo V<\/strong><br \/>\n<strong>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 72<\/strong><br \/>\n<strong>Disposizioni transitorie<\/strong><\/p>\n<p>1. La presente legge si applica in tutti i giudizi iniziati dopo la data della sua entrata in vigore, fatta salva l&#8217;applicabilit\u00e0 alle situazioni esaurite prima di tale data delle previgenti norme di diritto internazionale privato.<br \/>\n2. I giudizi pendenti sono decisi dal giudice italiano se i fatti e le norme che determinano la giurisdizione sopravvengono nel corso del processo.<\/p>\n<p><strong>Art. 73<\/strong> (1)<br \/>\n<strong>Abrogazioni<\/strong><\/p>\n<p>1. Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, nonch\u00e9 gli articoli 2505 e 2509 del codice civile e gli artt. 2, 3, 4 e 37, secondo comma del codice di procedura civile; gli articoli dal 796 all&#8217;805 del codice di procedura civile sono abrogati a far data dal 31 dicembre 1996.<\/p>\n<p>(1) Articolo, da ultimo, cos\u00ec sostituito dall&#8217;art. 10, comma 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649.<\/p>\n<p><strong>Art. 74<\/strong> (1)<br \/>\n<strong>Entrata in vigore<\/strong><\/p>\n<p>1. La presente legge entra in vigore il 1\u00b0 settembre 1995; gli articoli dal 64 al 71 entrano in vigore il 31 dicembre 1996.<br \/>\nLa presente legge, munita del sigillo dello Stato, sar\u00e0 inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.<\/p>\n<p>(1) Articolo, da ultimo, cos\u00ec sostituito dall&#8217;art. 10, comma 2, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649.<br \/>\n<div class=\"social-link-content\"><div class=\"social-link-title\">Partilhar esta p\u00e1gina!<\/div><a href=\"http:\/\/www.facebook.com\/sharer.php?u=https:\/\/www.avvocatoimmigrazione.com\/pt\/legge-31-maggio-1995-n-218\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" class=\"social-link social-link-facebook\"><i class=\"fa-brands fa-facebook-f\"><\/i><\/a><a href=\"http:\/\/twitter.com\/share?url=https:\/\/www.avvocatoimmigrazione.com\/pt\/legge-31-maggio-1995-n-218\/&text=Legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato)\" rel=\"noopener\" class=\"social-link social-link-twitter\"><i class=\"fa-brands fa-x-twitter\"><\/i><\/a><a href=\"http:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?mini=true&url=https:\/\/www.avvocatoimmigrazione.com\/pt\/legge-31-maggio-1995-n-218\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" class=\"social-link social-link-linkedin\"><i class=\"fa-brands fa-linkedin-in\"><\/i><\/a><a href=\"javascript:void((function()%7Bvar%20e=document.createElement('script');e.setAttribute('type','text\/javascript');e.setAttribute('charset','UTF-8');e.setAttribute('src','\/\/assets.pinterest.com\/js\/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999);document.body.appendChild(e)%7D)());\" class=\"social-link-1 social-link-pinterest\"><i class=\"fa-brands fa-pinterest-p\"><\/i><\/a><a href=\"https:\/\/wa.me\/?text=https:\/\/www.avvocatoimmigrazione.com\/pt\/legge-31-maggio-1995-n-218\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" class=\"social-link-1 social-link-whatsapp\"><i class=\"fa-brands fa-whatsapp\"><\/i><\/a><a href=\"https:\/\/t.me\/share\/url?url=https:\/\/www.avvocatoimmigrazione.com\/pt\/legge-31-maggio-1995-n-218\/&text=Legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato)\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" class=\"social-link-1 social-link-telegram\"><i class=\"fa-brands fa-telegram\"><\/i><\/a><a href=\"mailto:?subject=Legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato)&amp;body=https:\/\/www.avvocatoimmigrazione.com\/pt\/legge-31-maggio-1995-n-218\/\" rel=\"noopener\" class=\"social-link-1 social-link-email\"><i class=\"fa-regular fa-envelope\"><\/i><\/a><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto della legge 1. La presente legge determina l&#8217;ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l&#8217;individuazione del diritto applicabile e disciplina l&#8217;efficacia delle sentenze e degli atti stranieri. Art. 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